Il contratto franchising rappresenta una formula imprenditoriale che consente di avviare un’attività beneficiando della notorietà di un brand già affermato e di un modello operativo collaudato. Questo approccio riduce sensibilmente il rischio imprenditoriale, grazie allo storico di costi e ricavi del marchio e all’assistenza iniziale fornita dal franchisor.
Nel franchising è essenziale regolare i rapporti contrattuali tra il franchisor e il franchisee in modo uniforme ed omogeneo, dato che uniforme ed omogenea deve essere la rete in franchising. Per fare ciò, è necessario che il franchisor predisponga ed utilizzi un contratto standard di franchising, cioè delle condizioni generali di contratto di franchising, da applicare a tutti i franchisee aderenti alla propria rete, sia pure con qualche (limitata) differenza derivante dalle condizioni particolari dei singoli franchisee. Ciò permette al franchisor di regolamentare i rapporti con i franchisee in modo in modo ottimale ed uniforme, e di evitare di dover ogni volta predisporre e negoziare un apposito contratto per ogni singolo nuovo affiliato.
Ovviamente è preferibile che il contratto venga studiato da un legale specializzato, che potrà valutare le eventuali modifiche o integrazioni da apportare. Non bisogna sottovalutare questo fondamentale passaggio perché a volte, presi dall’entusiasmo per l’inizio di una nuova attività, o nell’ottica di un risparmio di costi, non ci si rivolge ad un legale – esperto in materia che ha quindi esperienza sul campo – e si preferisce fare da sé o chiedere la cortesia ad un legale amico, che magari è sicuramente preparato ma si occupa di tutt’altro. Un contratto non adeguato può infatti compromettere la sostenibilità dell’affiliazione e generare controversie.
Alcune disposizioni richiedono particolare attenzione:
Oltre a tali aspetti, la struttura complessiva deve riflettere i principi delle condizioni generali di contratto, assicurando chiarezza, trasparenza e uniformità.
Il contratto di franchising è un contratto atipico appartenente alla categoria dei contratti di distribuzione. Non è disciplinato dal Codice Civile, ma da una normativa speciale: la Legge 6 maggio 2004, n. 129, che definisce requisiti formali, obblighi e diritti delle parti.
La normativa stabilisce alcuni principi cardine:
La legge richiede anche che siano specificati eventuali minimi di incasso, l’esistenza di un’esclusiva territoriale e gli aspetti relativi allo scambio di know-how tra le parti.
L’articolo 6 della legge 129/2004 introduce gli obblighi precontrattuali di comportamento, volti a garantire che il franchisee disponga di tutte le informazioni necessarie prima di firmare.
Il franchisor deve consegnare:
L’affiliato può inoltre richiedere ulteriori informazioni sulla composizione della rete e sulla sua evoluzione negli ultimi tre anni.
La legge introduce due vincoli principali per l’affiliato:
Entrambe le parti devono comportarsi con lealtà, correttezza e buona fede, principi essenziali per il buon funzionamento di una rete in franchising.
Il legislatore ha introdotto due obblighi a carico dell’affiliato:
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