Il patto di non concorrenza nel franchising svolge un ruolo strategico. Nel franchising, infatti, il trasferimento di know-how rappresenta il cuore del rapporto contrattuale. Il franchisor mette a disposizione dell’affiliato un patrimonio organizzativo, operativo e commerciale altamente specializzato; di conseguenza, la tutela di tale know-how è essenziale non solo durante la validità del contratto, ma anche dopo la sua cessazione.
Uno degli strumenti più utilizzati per preservare questo vantaggio competitivo è il patto di non concorrenza franchising, clausola ormai ricorrente nei contratti del settore.
Il patto di non concorrenza impegna il franchisee a non svolgere attività concorrenti rispetto a quelle del franchisor per un periodo determinato. L’obiettivo è proteggere:
Come l’esclusiva, il patto di non concorrenza non è elemento essenziale del contratto e opera solo se espressamente previsto. Può riguardare sia la fase di esecuzione del contratto sia — più spesso — il periodo successivo alla sua cessazione.
La clausola post-contrattuale ha una funzione preventiva e protettiva: impedisce che l’ex franchisee, tornato pienamente autonomo, utilizzi a vantaggio di concorrenti quanto appreso nella rete, sottragga clientela o replichi modelli operativi acquisiti.
Viene spesso utilizzata anche come deterrente rispetto a risoluzioni anticipate del rapporto.
La validità del patto non richiede un corrispettivo economico specifico a favore dell’affiliato, anche se il contenuto complessivo del contratto può tenerne conto, ad esempio nelle royalty o nelle condizioni di esclusiva.
È invece necessaria la specifica approvazione dell’affiliato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di clausola vessatoria.
I contratti di franchising con effetti rilevanti sul mercato italiano sono soggetti al Regolamento (UE) n. 330/2010, che disciplina gli accordi verticali e trova applicazione diretta anche ai patti di non concorrenza.
Per essere validi, i patti post-contrattuali devono:
Una redazione imprecisa può renderli nulli o contrari alle norme antitrust, con gravi conseguenze per il franchisor.
In caso di inadempimento del patto di non concorrenza post-contrattuale, il franchisor può ricorrere:
Questi strumenti consentono una tutela rapida ed efficace del patrimonio immateriale della rete.
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